Cassazione Civile, Sez. Lav., 2 dicembre 2022, n. 35499
Con pronuncia del 2 dicembre 2022, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, affermando che il c.d. “patema d’animo”, quale danno morale derivante da un turbamento psichico legato alla gravità di determinati fatti, rappresenta un’autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale la cui liquidazione, mediante la massima personalizzazione prevista dalle Tabelle di Milano, non comporta alcuna duplicazione in sede di risarcimento (ove accertato anche il danno biologico sulla base delle medesime Tabelle), in quanto il parametro delle Tabelle, utilizzato ai fini della valutazione equitativa, non fa venir meno la legittimità della decisione.
Il caso di specie, oggetto della suddetta pronuncia, originava da un ricorso promosso da una lavoratrice a bordo di una nota nave da crociera affondata nel 2012, avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova, con cui si confermava la decisione assunta in primo grado. In particolare, la ricorrente aveva citato in giudizio la compagnia di navigazione dinanzi al Tribunale di Genova, per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento, tra gli altri, anche del danno morale causato dalle sofferenze patite in conseguenza del naufragio della nota nave da crociera. La Corte di Appello di Genova, confermando la pronuncia emessa in primo grado, sottolineava che il danno morale era già stato riconosciuto in primo grado tramite una personalizzazione del danno per mezzo delle c.d. Tabelle di Milano, che nel calcolo del punto già comprendono il danno per sofferenze morali, con una maggiorazione dello stesso del 50%. Infatti, secondo i giudici di merito, si era dato atto della gravità e drammaticità dei fatti verificatesi e della sofferenza subita dai lavoratori protagonisti della catastrofe, concedendo in sede di risarcimento del danno biologico la massima personalizzazione disciplinata dalle tabelle milanesi. Ciò posto e deciso, per la cassazione della pronuncia emessa in secondo grado, la donna proponeva ricorso dinanzi i giudici di legittimità.
Sul punto, è stata chiamata ad esprimersi la Suprema Corte di Cassazione la quale, dinanzi ad una doppia conforme, ha rigettato il ricorso, affermando l’insussistenza di ulteriori danni in favore della lavoratrice dal momento che la massima personalizzazione, prevista dalle Tabelle di Milano, era da considerarsi più che sufficiente per il risarcimento del patema d’animo lamentato dalla ricorrente.
In particolare, la sezione del lavoro della Corte di Cassazione, richiamandosi a passate pronunce delle Sezioni Unite, ha rammentato il carattere unitario del danno non patrimoniale, come categoria giuridica distinta da quella del danno patrimoniale, inserendo all’interno della stessa tutte le diverse voci elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza – fra queste, il danno esistenziale o il danno alla vita di relazione – e per le quali non è ammesso un autonomo risarcimento. Trattasi di voci di danno che possono assumere rilievo solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, per il tramite del meccanismo della “personalizzazione” del danno individuato. Invece, con riguardo al danno morale soggettivo, esso rappresenta una voce di danno non patrimoniale, connessa alla violazione di un interesse costituzionalmente garantito, ontologicamente distinto dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico- relazionali. Da ciò ne deriva che, ove provato, il danno morale va risarcito autonomamente, senza che ciò comporti una duplicazione del risarcimento. In sostanza, è compito del giudice di merito valutare la sussistenza di pregiudizi privi di fondamento medico-legale e rappresentati dalla sofferenza interiore. Pertanto, se dedotti e provati, essi formeranno oggetto di separata analisi e liquidazione.
In relazione al caso di specie, il Supremo Consesso ha ritenuto che i giudici di merito, rispettando i principi sopra richiamati e dando atto, in sede di determinazione del risarcimento del danno, del c.d. “patema d’animo”, ossia il turbamento psichico e interiore derivante dalla catastrofe che ha visto coinvolta la ricorrente, abbiano correttamente riconosciuto e liquidato il danno morale soggettivo come autonoma voce di danno non patrimoniale, sfruttando il meccanismo della massima personalizzazione prevista dalle Tabelle milanesi il cui utilizzo, in qualità di parametro utile ai fini di una valutazione equitativa, rende perfettamente conforme la decisione assunta ai principi sopra delineati. Per tali ragioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso promosso dalla lavoratrice, ritenendo che la massima personalizzazione applicata sia di per sé più che sufficiente al risarcimento del “patema d’animo” lamentato dalla ricorrente.
