Notificazione dell’atto riassuntivo solo alle parti costituite e non anche ai contumaci

Con la recentissima sentenza del 12 settembre 2022 n. 26800, la Corte Suprema ha ribadito il consolidato principio per il quale l’atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuta la sua sospensione o interruzione, deve essere notificato soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell’elenco di quelli tassativamente indicati nell’articolo 292 c.p.c., per i quali è prescritta appunto la notificazione al contumace.

Il Collegio, nella medesima pronuncia, richiama tuttavia anche il proprio principio recentemente espresso per il quale, in base al combinato disposto dell’articolo 292 c.p.c. e dell’articolo 125 disp. att. c.p.c., si deve desumere che, ove l’atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo, il contumace debba essere edotto dell’istanza per la prosecuzione del giudizio, mediante la relativa notificazione. Ciò in quanto la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare alla lite, non consente di presumere che intenda mantenere la medesima condotta anche nella nuova situazione, della quale deve avere notizia, rimanendone altrimenti leso il suo diritto di difesa (ex multis Cass. 24/05/2018).

In riferimento al caso in disamina del Supremo Consesso nella sentenza in commento, si trattava della notificazione dell’atto di riassunzione del giudizio interrottosi per morte di una delle parti, per la quale la Corte ha ritenuto che non debba applicarsi il combinato disposto dell’art. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. e che non si debba dunque notificare l’atto di riassunzione alle parti contumaci nel giudizio.

E difatti, ribadisce la Corte, la notificazione dell’atto riassuntivo anche alle parti contumaci deve avvenire solo in caso del verificarsi di circostanze che comportino un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo. Tale non è la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi dell’originario ricorrente, in quanto non vi è dubbio che questi ultimi subentrano ai loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui egli si trovava, senza alcuna sostanziale modifica delle domande ed eccezioni proposte e senza possibilità di mutare in alcun modo la causa petendi o il petitum e pertanto non vi è motivo per il quale il contumace debba essere edotto dell’istanza per la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del de cuius.

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