Patema d’animo, quale danno morale derivante da un turbamento psichico legato alla gravità di determinati fatti, rappresenta un’autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale la cui liquidazione, mediante la massima personalizzazione prevista dalle Tabelle di Milano, non comporta alcuna duplicazione in sede di risarcimento, in quanto il parametro delle Tabelle, utilizzato ai fini della valutazione equitativa, non fa venir meno la legittimità della decisione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che in tema di contratto preliminare di compravendita si debba qualificare in termini di declaratoria di risoluzione per inadempimento e non quale esercizio del diritto di recesso unilaterale ex art. 1385 c.c., la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia conseguito il versamento della caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al risarcimento di ulteriori danni.
