Patema d’animo, quale danno morale derivante da un turbamento psichico legato alla gravità di determinati fatti, rappresenta un’autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale la cui liquidazione, mediante la massima personalizzazione prevista dalle Tabelle di Milano, non comporta alcuna duplicazione in sede di risarcimento, in quanto il parametro delle Tabelle, utilizzato ai fini della valutazione equitativa, non fa venir meno la legittimità della decisione.
