L’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia di cui all’art. 1495 c.c. si prescrive nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2022, n.34290

L’azione del compratore contro il venditore per far valere le garanzie previste per i vizi della cosa venduta si prescrive entro un anno dalla consegna del bene compravenduto anche in assenza di scoperta del vizio nel suddetto termine.

La Cassazione, con pronuncia di pochi giorni fa, torna a ribadire il principio di diritto consolidatosi negli ultimi anni per cui, in tema di compravendita, l’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia prevista dall’art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto. Ciò avviene anche se i vizi siano stati scoperti successivamente al decorso del termine di un anno, oltre che ove non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna del bene abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l’inizio del termine della prescrizione con quest’ultimo evento.

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