L’azione del compratore contro il venditore per far valere le garanzie previste per i vizi della cosa venduta si prescrive entro un anno dalla consegna del bene compravenduto anche in assenza di scoperta del vizio nel suddetto termine.
L’azione del compratore contro il venditore per far valere le garanzie previste per i vizi della cosa venduta si prescrive entro un anno dalla consegna del bene compravenduto anche in assenza di scoperta del vizio nel suddetto termine.
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