Inadempimento al preliminare: Risoluzione vs Recesso

Con recentissima pronuncia del 4 luglio 2022 (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Ordinanza del 4 luglio 2022 n. 21085), la Corte Suprema ha ritenuto che in tema di contratto preliminare di compravendita, si debba qualificare in termini di declaratoria di risoluzione per inadempimento – soggetta, pertanto, alla conseguente disciplina generale dell’art. 1453 c.c. – e non quale esercizio del diritto di recesso unilaterale ex art. 1385 c.c., la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia conseguito il versamento della caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al risarcimento di ulteriori danni.

In questo caso, dunque, la parte non inadempiente che abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, e non per recesso unilaterale, non può incamerare la caparra, poiché questa nella presente ipotesi perderebbe la sua funzione di “limitazione forfetaria e predeterminata della pretesa risarcitoria”, la cui restituzione è ricollegabile agli effetti propri della risoluzione negoziale, bensì potrebbe solo trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto sul maggiore dovuto, a titolo di anticipo dell’importo complessivo per il risarcimento dei danni, da inadempimento contrattuale, che saranno in seguito accertati e liquidati.

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio, per non avere la Corte d’Appello tenuto in considerazione che, in caso di invocazione dell’art. 1453 c.c. per un preliminare di compravendita da parte dei soggetti adempienti, questi non avrebbero dovuto incamerare la caparra ma avrebbero avuto diritto al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, da dimostrarsi tanto nell’an che nel quantum debeatur. Una volta dimostrati i presupposti del diritto al risarcimento del danno, dunque, i soggetti non inadempienti potranno ritenere la caparra soltanto quale importo in acconto sul maggiore dovuto o quale garanzia a tutela della pretesa risarcitoria riconosciuta.

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