Ammissione allo stato passivo. La mancanza di data certa del documento su cui si fonda l’azione è rilevabile d’ufficio

Cass. Civ. Sez. I, 16/11/2022, n. 33728

Con ordinanza del 16 novembre 2022 la Corte di Cassazione ha enucleato il seguente principio di diritto fallimentare, richiamando il consolidato indirizzo già espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. U. 4213/2013), secondo cui ferma la posizione di terzietà del curatore fallimentare nel procedimento di verifica crediti, sia rispetto ai creditori, sia rispetto al fallito, i documenti prodotti a sostegno della domanda di insinuazione al passivo privi di data certa anteriore al fallimento non sono opponibili alla curatela e la mancanza di tale requisito costituisce fatto impeditivo dell’accoglimento della domanda proposta, rilevabile anche d’ufficio dal Giudice.

Il caso di specie, oggetto della suddetta ordinanza con cui si è espressa la giurisprudenza di legittimità, originava da un ricorso in opposizione allo stato passivo promosso dalla Banca avverso il Fallimento di una Srl, a causa dell’esclusione del proprio credito dal passivo.

In particolare, anche il Tribunale adito rigettava l’opposizione promossa dalla ricorrente, accertando d’ufficio che la documentazione prodotta dalla Banca a sostegno della domanda di ammissione al passivo non fosse opponibile al Fallimento, perché sprovvista di data certa anteriore all’apertura della procedura stessa. Ancora il Tribunale sottolineava che, quand’anche i documenti (estratti conto) fossero stati muniti di data certa, essi stessi non potevano considerarsi sufficienti per l’ammissione del credito dal momento che l’onere di fornire piena prova del credito ex art. 2697 c.c., incombente sulla Banca, poteva dirsi soddisfatto solo con il deposito, oltre che dell’istanza di ammissione, anche di tutta la documentazione tesa a dimostrare ogni operazione compiuta nell’estratto conto.

Per la cassazione di tale decreto, la Banca proponeva ricorso in sede di legittimità, in particolare sostenendo la non rilevabilità d’ufficio della mancanza di data certa del documento su cui la domanda di ammissione si fonda.

Sul punto si è espresso, quindi, il Supremo Consesso secondo cui, in sede di formazione dello stato passivo, appurata l’assoluta terzietà del curatore rispetto al rapporto giuridico sottostante la pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione al passivo, ne discende che l’onore probatorio incombe esclusivamente sul creditore istante e può ritenersi assolto e pienamente soddisfatto solo nell’ipotesi in cui lo stesso abbia correttamente provveduto alla produzione della documentazione necessaria, al fine di dimostrare la fondatezza della pretesa vantata. In tal senso, l’eventuale mancanza di data certa nei documenti prodotti dal creditore rappresenta, in pieno, un fatto impeditivo per l’accoglimento della domanda stessa e, in sede processuale, “un’eccezione in senso lato”, rilevabile anche d’ufficio dal giudice.

Secondo la Corte di Cassazione, difatti, il rilievo d’ufficio delle “eccezioni in senso lato” non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe alterato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova, previsti per le eccezioni “in senso stretto” (Cass. Civ. SS.UU. n. 10531/2013).

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