Ferma la posizione di terzietà del curatore fallimentare nel procedimento di verifica crediti, sia rispetto ai creditori, sia rispetto al fallito, i documenti prodotti a sostegno della domanda di insinuazione al passivo privi di data certa anteriore al fallimento non sono opponibili alla curatela e la mancanza di tale requisito costituisce fatto impeditivo dell’accoglimento della domanda proposta, rilevabile anche d’ufficio dal Giudice.
