Cass. Civ. Sentenza 14 ottobre 2022 n. 30296
Conferimento di ramo d’azienda comprendente un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Successione a titolo particolare dell’azienda conferitaria nel preliminare di compravendita senza necessità di consenso dei promissari acquirenti ceduti.
Con sentenza depositata il 14 ottobre 2022 n. 30296, la Corte di Cassazione ribadisce i principi consolidati in tema di conferimento di ramo d’azienda (fattispecie assimilabile alla cessione di ramo o di azienda), relativamente alla successione a titolo particolare della società conferitaria in tutti i rapporti contrattuali conclusi dall’azienda conferente inerenti all’azienda conferita, come effetto naturale della fattispecie traslativa d’azienda (ad eccezion fatta solo per quei contratti aventi carattere personale, aventi ad oggetto prestazioni già concluse o esaurite e per quelli rispetto ai quali le parti abbiano, espressamente, escluso che si verifichi l’effetto successorio).
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato il subentro della conferitaria anche in un contratto preliminare di compravendita immobiliare, lato promittente venditore, antecedentemente stipulato dalla conferente. In forza del subentro, rileva il Supremo Consesso che i promissari acquirenti (ceduti) avrebbero dovuto esercitare il diritto di recesso dal preliminare, sebbene per inadempimento dell’azienda conferente, nei confronti della azienda conferitaria – subentrata antecedentemente all’instaurazione del processo – e non nei confronti della azienda conferente, la quale non era più soggetto legittimato passivamente nel rapporto contrattuale, all’esito della traslazione del contratto preliminare di compravendita al momento del conferimento d’azienda.
Nella sentenza in commento, pertanto, la Corte ha evidenziato che, a differenza della ipotesi generale della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., la cessione (rectius il conferimento) d’azienda prescinde del tutto dalla volontà, espressa o tacita, delle parti stipulanti i contratti e neppure richiede, per il suo perfezionamento, il consenso del contraente ceduto. Il che evidentemente risponde all’intenzione del legislatore di realizzare, con tale meccanismo, l’interesse di carattere generale di favorire la circolazione di complessi aziendali completi ed efficienti. Interesse che rischierebbe di rimanere frustrato se si ritenesse necessaria, ai fini del prodursi del fenomeno successorio, un’accettazione espressa dei contratti e delle pattuizioni per la cui validità è richiesta la forma scritta (Cass. n. 15 del 2020; Cass. n. 7652 del 2007).
Prosegue la Corte rappresentando che, in caso di cessione/conferimento d’azienda, non appare inoltre configurabile, in capo al cedente, il mantenimento della titolarità di una situazione giuridica, come invece previsto per i debiti relativi all’azienda ceduta, dall’art. 2660 c.c., avendo anche da tempo chiarito in tal caso che l’art. 2660 c.c. trova applicazione allorquando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c., dal momento che in tale fattispecie la responsabilità si inserisce nell’ambito della più generale sorte del contratto (Cass. n. 8055 del 2018; Cass. n. 8539 del 2018; Cass. n. 11318 del 2004).
Ribadisce dunque la Corte che il conferimento di un’azienda o di un ramo di essa ad una società rientra nella più ampia e generale figura della cessione d’azienda, realizzando il trasferimento e quindi la successione a titolo particolare della stessa (Cass. n. 20415 del 2018; Cass. n. 8644 del 2009). Ne discende l’applicazione della disciplina conseguente posta dagli artt. 2557 e seguenti c.c. e, nello specifico, dell’art. 2558 c.c., in forza del quale, se non pattuito diversamente, il cessionario subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda non aventi carattere personale.
