La responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.

Con la recente pronuncia del 27 aprile 2022 (Corte di Cassazione SS. UU. Sentenza del 27 aprile 2022 n. 13143), le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione hanno chiarito ed affermato un importante principio di diritto, per il quale in tema di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. per fatto dannoso imputabile a più persone, non rileverebbe, ai fini dell’applicabilità o meno del suddetto articolo, la diversità del titolo di responsabilità da cui il fatto dannoso origini (ad esempio responsabilità di natura contrattuale e responsabilità di natura extracontrattuale), né la diversità delle condotte lesive che abbiano causato il danno. Ciò che rileva, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2055 c.c. è effettivamente che tanto i diversi titoli di responsabilità quanto le diverse condotte abbiano cagionato il medesimo fatto dannoso.

Nella fattispecie in disamina, difatti, la Corte ha ritenuto che la società fiduciaria (di cui alla l. n. 1966 del 1939) che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all’inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario (dunque risponde per responsabilità contrattuale nei confronti dei soci) e la relativa obbligazione, quand’anche azionata mediante l’insinuazione concorsuale e parametrata all’ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un’obbligazione risarcitoria da inadempimento da mandato che tuttavia concorre, ex art. 2055 c.c., con quella eventuale dell’organo (il Mise) chiamato ad esercitare l’attività di vigilanza, altresì di natura extracontrattuale (azionabile dai soci ai sensi dell’art. 2043 c.c.).

Pertanto la Corte ha ritenuto la società fiduciaria ed il Mise solidalmente responsabili ex art. 2055 c.c. nei confronti dei soci mandanti della fiduciaria, con conseguente applicazione anche dell’art. 1310 c.c., per il quale la sospensione della prescrizione nei confronti della società fiduciaria ha effetti anche nei confronti del Mise, debitore in solido. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l’interruzione della prescrizione (quinquennale per ipotesi di responsabilità extracontrattuale) da parte dei soci nei confronti del Mise, fosse stata esercitata con l’insinuazione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria da parte di questi ultimi; la prescrizione si è dunque sospesa per tutta la durata della procedura, anche nei confronti del Mise, sebbene le domande nei confronti dei due soggetti, obbligati in solido, avessero differente natura.

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