Remissione del debito “per facta concludentia” nei contratti di locazione

Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 14 Giugno 2021, N. 16743

Con la sentenza del 14 giugno 2021 (Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 14 Giugno 2021, N. 16743), la Corte di Cassazione ha rilevato il principio di diritto per il quale, in tema di locazione di immobili ad uso abitativo, integrerebbe abuso del diritto la condotta del locatore, il quale, dopo essere rimasto inerte per un periodo di tempo assai considerevole in relazione alla durata del contratto di locazione, non avendo questo domandato per molto tempo al conduttore il pagamento del canone dovutogli – così ingenerando nella controparte il ragionevole ed apprezzabile affidamento nella remissione del debito “per facta concludentia” – formuli un’improvvisa richiesta di integrale pagamento di tutti i canoni non corrisposti dal conduttore.

Ed invero, a detta della Corte, anche nell’esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, troverebbe applicazione il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., quale “canone generale di solidarietà integrativo della prestazione contrattualmente dovuta”, che opererebbe a prescindere da specifici vincoli contrattuali nonché dal dovere negativo del “neminem laedere” e che imporrebbe a ciascuna delle parti nel sinallagma di preservare l’interesse dell’altra, nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio.

In particolare, nel caso di specie, il locatore in questione era una S.r.l. ed il conduttore era un ex socio della stessa, uscito dalla compagine sociale molti anni dopo l’esecuzione del contratto di locazione. Accadeva dunque che la S.r.l. richiedesse i canoni mai pagati dall’ex socio, solo quando il conduttore non era più parte della società stessa. Ebbene, la Corte ha ritenuto che tale richiesta dovesse qualificarsi come abuso del diritto lesivo della buona fede contrattuale da parte del locatore S.r.l., in quanto volta nella realtà ad arrecare un ingiusto nocumento all’ex socio, per il quale si era da sempre ingenerato il ragionevole convincimento della remissione del debito nei suoi confronti, per fatti concludenti.

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